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«STAND» FIERISTICI O ESPOSITIVI: DISCIPLINA IVA

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«STAND» FIERISTICI O ESPOSITIVI: DISCIPLINA IVA


La sentenza del 27 ottobre 2011 emessa dalla Corte di Giustizia comunitaria in merito alla causa C-530/09 ha stabilito che le prestazioni relative alla costruzione e al montaggio degli stand espositivi, nelle fiere o in altre manifestazioni, non possono essere considerate «prestazioni su beni immobili». A seconda delle circostanze, rientrano tra le prestazioni pubblicitarie, tra le prestazioni artistiche ovvero possono essere inquadrate nel noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto. Gli stand fieristici o espositivi utilizzati in occasione di fiere o esposizioni internazionali possono seguire, infatti, tre regole di territorialità Iva.

Come regola generale la
prestazione è tassata nel Paese dove è stabilito il committente (rapporti B2B) se riveste la qualifica di soggetto passivo d’imposta stabilito nella Ue, mentre non si assoggettano ad Iva le prestazioni rese a favore di soggetti passivi stabiliti fuori dell’Ue; nel Paese ove è stabilito il prestatore se il committente è un non soggetto passivo ossia se interviene come consumatore – utilizzatore finale del servizio (B2C).

Questa regola principale contiene, però, alcune deroghe per determinati servizi sia che si tratti di
prestazione B2B (rese ad altri soggetti passivi d’imposta) che di prestazioni B2C (rese a non soggetti passivi).

Dal 1° gennaio 2010 le regole sul luogo di tassazione dei servizi sono cambiate.
Il problema del Paese di tassazione per le prestazioni di servizi consistenti nella progettazione,
locazione e montaggio di stand fieristici era aperto già prima del 2010, ma si era acuito dal 1° gennaio dello scorso anno quando sono entrate in vigore le nuove regole di tassazione dei servizi, previste dalla direttiva 2008/8/Ce.

La decisione della Corte di giustizia europea stabilisce la normativa applicabile in tutti i Paesi Ue:

1) se lo
stand viene concepito o utilizzato per esporre i prodotti per fini pubblicitari al di fuori di una fiera o manifestazione, segue le regole della pubblicità (tassazione nel Paese del committente soggetto passivo d’imposta in ogni caso sia prima che dopo il 2010);

2) se
è messo a disposizione solo per una determinata fiera o esposizione, segue le regole delle manifestazioni (tassazione nel Paese ove si svolge la fiera fino al 2010, dal 2011 nel Paese del committente se soggetto passivo d’imposta);

3) se lo
stand è utilizzato in occasione di più fiere o esposizioni che si sono svolte in Stati membri diversi, vale dal 2010 la regola standard di tassazione nel Paese del committente se soggetto passivo d’imposta. Prima del 2010, invece, valeva in molti Paesi (tra cui l’Italia) il luogo dell’utilizzo (tassazione ove il bene era messo a disposizione del cliente).


 
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